Leggi dell’Elysium dei Domini Roma
Tale leggi sono emanate in forza della Autorità di Custodia dell’Elysium del Dominio di Roma affidata alla persona di Annabeth Massimo della Gens Massimo ed entrano in vigore nell’Anno Domini 1857 con la realizzazione dell’Elysium dei Fratelli di Roma. Esse saranno affisse affinché ogni Fratello le possa conoscere l’ignoranza di tale leggi non sarà presentabile come scusante in caso di violazione delle stesse.
1. Nessuno potrà portare armi nelle stanze dell’Elysium ad eccezione delle cariche preposte alla sua difesa e di coloro che ne saranno espressamente autorizzati dal Custode stesso.
2. A nessuno sarà concesso l’uso delle Discipline del Sangue all’interno delle stanze dell’Elysium ad eccezione delle cariche preposte alla sua difesa e di coloro che ne saranno espressamente autorizzati dal Custode stesso.
3. Chi all’interno dell’Elysium violerà le regole dell’Etichetta e dello Status sarà severamente punito dal Custode ferma restando l’autorità dell’Arpia di commissionare ulteriori punizioni.
4. L’esecuzione di tali punizioni sarà demandata al Carnifex che le eseguirà nell’apposita sala delle punizioni.
5. Chiunque voglia ospitalità nei locali dell’Elysium per trascorrevi il riposo per uno o più giorni può farlo chiedendone al Custode esplicita autorizzazione.